Statuto
Atto costitutivo + statuto
Riconoscimento personalità giuridica Fondazione Psicologi
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
Per iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, quale fondatore, è costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la “Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana” (d’ora in poi anche soltanto Fondazione). La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana nei locali del suo Consiglio, attualmente in Firenze, via Panciatichi 38/5. La Fondazione opera nell’ambito regionale della Toscana. La Fondazione richiederà il riconoscimento giuridico previsto dalle vigenti leggi e normative regionali, all’occorrenza apportando al presente Statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.
Art. 2 – SCOPI
La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed opera come ente noprofit ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. Le finalità della Fondazione sono quelle di: a) partecipare, nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge 30.12.2008 n. 73 della Regione Toscana, ai processi di sviluppo delle politiche regionali riguardanti le professioni intellettuali, con riferimento alle prerogative della professione di psicologo; e, quindi, in particolare, partecipare alla Commissione di cui all’art. 3 della ridetta legge regionale, avvalersi delle attività del soggetto consortile di cui all’art. 8 ed agevolare l’accesso degli iscritti, in possesso dei requisiti, agli interventi finanziari di cui all’art. 9; b) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione professionale degli psicologi in ogni forma più opportuna, organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico in ambito psicologico, supportare il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana per la realizzazione ed attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli psicologi previsti dalla legge, dai regolamenti e dal codice deontologico. Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere e/o promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe, ivi compresa l’erogazione di servizi strumentali ai propri scopi. La Fondazione potrà inoltre: a) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto; b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali; c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari; d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
Art. 3 – PATRIMONIO
Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio, che non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila\00) è costituito: a) dalle somme conferite dal Fondatore; b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano da parte dei Sostenitori nonché da terzi, per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici e privati, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo. Per l’adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone inoltre delle seguenti entrate: a) redditi derivanti dal proprio patrimonio; b) eventuali contributi occasionali o periodici erogati dal Fondatore; c) eventuali contributi ed elargizioni dei Sostenitori e di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio; d) eventuali proventi della gestione e degli utili derivanti dalle proprie attività. E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 4 – FONDATORE
E’ Fondatore il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.
Art. 5 – BENEMERITI
Sono Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta manifestando la disponibilità a sostenere, in qualunque forma, le attività della Fondazione. Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Benemeriti cui gli stessi vengono iscritti, previa deliberazione del Comitato Direttivo.
Art. 6 – ORGANI
Sono Organi della Fondazione: a) il Presidente; b) il Comitato Direttivo e Scientifico; c) il Collegio dei Revisori. Gli Organi durano in carica quattro (4) anni e, comunque decadono con l’insediamento dei nuovi componenti degli stessi. Sino a tale insediamento, gli organi si intendono prorogati. I componenti del primo Comitato Direttivo e Scientifico e del primo Collegio dei Revisori vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione; si insediano immediatamente dopo l’accettazione della nomina e restano in carica sino all’insediamento del Comitato Direttivo e Scientifico e del Collegio dei i STATUTO L CONSIGLIO INFORMA21 Revisori successivamente nominati. Tutte le cariche sono gratuite, salvo quelle dei componenti il Collegio dei Revisori; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute e debitamente documentate per l’espletamento delle relative funzioni previa deliberazione del Comitato Direttivo e Scientifico.
Art. 7 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo e Scientifico tra i suoi componenti, con delibera da addottarsi a maggioranza nella prima riunione successiva alla nomina. Al Presidente sono affidati i seguenti compiti: a) rappresentare legalmente la Fondazione; b) stare in giudizio; c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e Scientifico; d) vigilare sull’applicazione dello Statuto; e) curare l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e Scientifico; f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo e Scientifico; In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo e Scientifico, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo e Scientifico nella prima seduta successiva al compimento dell’atto medesimo. In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Comitato provvederà nella sua prima riunione successiva alla nomina del nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.
Art. 8 – IL COMITATO DIRETTIVO E SCIENTIFICO
Il Comitato Direttivo e Scientifico è composto da 7 (sette) psicologi nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, quale Fondatore, tra gli iscritti all’Albo degli Psicologi della Toscana, con delibera da adottare entro due mesi dall’insediamento del Consiglio medesimo. Non possono essere designati componenti o mantenere la carica di componente del Comitato Direttivo e Scientifico iscritti che abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive negli ultimi tre anni. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Comitato Direttivo e Scientifico, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana provvederà senza indugio a designare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito. Il Comitato Direttivo e Scientifico elegge il Presidente ai sensi del precedente articolo e svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l’altro: a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione; b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento; d) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge; e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico. Il Comitato Direttivo e Scientifico può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti. Le riunioni del Comitato Direttivo e Scientifico sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica. Il Presidente è sempre tenuto a convocare la riunione quando lo richieda la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e Scientifico. Sono comunque valide le riunioni che constino della presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo e Scientifico saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, che dovranno essere almeno in numero di quattro; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. Di ogni riunione del Comitato Direttivo e Scientifico verrà redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.
Art. 9 – IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da (2) due supplenti, nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, che ne designa anche il Presidente, in contesualità alla nomina dei componenti il Comitato Direttivo e Scientifico. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.
Art. 10 – BILANCIO DELLA FONDAZIONE
Il Comitato Direttivo e Scientifico: a) cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione; b) su proposta del Presidente approva il conto preventivo di ogni anno solare e la relazione sull’attività da svolgere entro il 30 novembre dell’anno precedente; c) su proposta del Presidente approva il bilancio consuntivo di ogni anno solare con la relativa relazione tecnica e la relazione sull’attività svolta, entro il 30 aprile dell’anno successivo; d) entro 15 (quindici) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo parere, conseguito il quale, li rimette al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Art. 11 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da un liquidatore noi L CONSIGLIO INFORMA22 minato dal Comitato Direttivo e Scientifico. Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 12 Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio agli art. 12, 14 e ss. Del Codice Civile. Registrato a Firenze 3 il 21 luglio 2009 N. 6781-15